Interventi condominiali nelle zone sismiche Se le spese sono sostenute per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta una detrazione maggiorata all’80%, se i lavori determinano il passaggio a 1 classe di rischio inferiore, ovvero dell’85%, se gli interventi determinano il passaggio a 2 classi di rischio inferiori. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Attenzione: queste agevolazioni possono essere richieste in alternativa a quelle previste per gli interventi effettuati sulle parti condominiali degli edifici non ricompresi nelle zone sismiche.
Istituti autonomi per le case popolari Gli istituti autonomi di case popolari (Iacp) possono beneficiare di tutte le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica (e non più solo di quelle sulle parti comuni che danno diritto a detrazioni maggiorate del 70% e del 75%).
Cessione del credito I beneficiari dell'agevolazione possono optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti ma non alle banche o agli intermediari finanziari. Solo i contribuenti che si trovano nella no tax area (in quanto possiedono redditi esclusi dall’imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi previste dal Tuir) possono cedere le detrazioni anche alle banche e agli intermediari finanziari. |
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